Rettifica del 27 luglio 2026

L'aumento della quota in capitale dal 50% al 60%, annunciato in questo articolo, non è mai entrato in vigore: l'art. 16-ter del DL 62/2026, convertito dalla Legge 112/2026 (in Gazzetta il 27 giugno 2026), lo ha abrogato prima della decorrenza del 1° luglio. Il limite resta il 50%. Le altre novità descritte qui — nuove forme di rendita, adesione automatica, deducibilità a 5.300€ — sono confermate. Il testo sotto è quello pubblicato in origine: la ricostruzione della vicenda è qui.

La Legge di Bilancio 2026 ridisegna la previdenza complementare, con effetto dal 1° luglio 2026. Tre cambiamenti riguardano da vicino chi ha (o valuta) un fondo pensione.

Cosa cambia

  • Più capitale alla fine: al pensionamento si potrà richiedere fino al 60% del montante in capitale (prima 50%), lasciando almeno il 40% in rendita. Resta il 100% in capitale per le posizioni piccole.
  • Rendite più flessibili: arrivano nuove forme di erogazione, tra cui una rendita "a termine" pagata per gli anni della vita attesa, con il capitale residuo che alla morte va agli eredi — la risposta alla classica obiezione "se muoio presto, perdo tutto".
  • Adesione automatica: dal 1° luglio i neoassunti del settore privato vengono iscritti automaticamente a un fondo pensione, salvo che dichiarino di non volerlo entro 60 giorni. I versamenti di default non vanno più su comparti solo garantiti, ma su percorsi "life-cycle" calibrati sull'età.

Cosa fare

Per il medico già iscritto cambia poco nell'immediato, ma la scelta capitale/rendita diventa più ricca: la rendita a termine trasferibile agli eredi rende il vincolo molto meno pesante. Se stai valutando ora il fondo pensione, i vantaggi strutturali (la deduzione fiscale e, per i dipendenti SSN, il contributo del datore) restano intatti; la riforma li rende solo più flessibili in uscita. Quanto serve mettere da parte lo stimi nella guida quanto risparmiare per la pensione.

Approfondisci nelle guide

Fonti

  • Ministero del Lavoro — le novità della Legge di Bilancio 2026 sulla previdenza complementare (in vigore dal 1° luglio 2026).

Notizia pubblicata il 26 giugno 2026 · rettificata il 27 luglio 2026 (la quota in capitale resta al 50%). I contenuti hanno finalità divulgative e non costituiscono consulenza previdenziale, fiscale o finanziaria personalizzata.