Se hai letto che dal 1° luglio 2026 potevi ritirare fino al 60% del tuo fondo pensione in contanti, quella notizia era vera per sei mesi e mezzo. Poi è stata cancellata, sei giorni prima di diventare operativa. Il limite è e resta il 50%.
Cos'è successo
La Legge di Bilancio 2026 aveva innalzato dal 50% al 60% la quota del montante che al pensionamento si può chiedere in capitale, lasciando il resto in rendita. La misura era annunciata con decorrenza 1° luglio 2026.
Il 30 aprile arriva il decreto Lavoro, il DL 62/2026. In sede di conversione parlamentare vi viene inserito l'articolo 16-ter, che riporta la quota massima in capitale al 50%. La legge di conversione — L. 112/2026 del 25 giugno — esce in Gazzetta Ufficiale il 27 giugno, con applicazione dal 1° luglio: la stessa data in cui sarebbe scattato il 60%.
Il 60% non è mai stato in vigore un solo giorno. Chi è andato in pensione a luglio ha trovato la stessa regola di sempre: metà capitale, metà rendita. Non c'è nulla da rifare e nessuna scelta da rivedere.
Cosa resta della riforma
Tutto il resto, e non è poco. Dal 1° luglio 2026 sono operative le nuove forme di erogazione: la rendita a durata definita, parametrata alla vita attesa, che alla morte lascia agli eredi il capitale residuo; i prelievi liberamente determinabili entro un tetto; e l'erogazione frazionata su un piano di almeno cinque anni. Restano anche il tetto di deducibilità a 5.300€ e l'adesione automatica dei neoassunti del settore privato, con sessanta giorni per rifiutarla.
Una differenza da conoscere prima di scegliere: le prime tre forme sono tassate come la rendita, al 15% che scende fino al 9% oltre il quindicesimo anno di partecipazione. L'erogazione frazionata, la più flessibile, è tassata invece al 20% che scende fino al 15%. La comodità si paga cinque punti.
Cosa fare
Nulla, se non hai deciso niente sulla base del 60%. Se invece stavi ragionando su quanto ritirare in contanti al pensionamento, il conto torna a metà: la rendita resta obbligatoria per almeno la metà del montante. Il vincolo pesa meno di prima grazie alla rendita a termine trasferibile agli eredi, che è la risposta strutturale all'obiezione classica — «se muoio presto perdo tutto» — ma resta un vincolo, ed è l'elemento da mettere sul piatto quando si confronta il fondo pensione con un ETF.
La pagina del Ministero del Lavoro che annuncia le novità della riforma riporta ancora oggi il 60%: non è stata aggiornata dopo la conversione. È la fonte da cui era partita anche la nostra Novità del 26 giugno, che abbiamo corretto con una nota in cima lasciando il testo originale. Quando una fonte istituzionale resta ferma, l'unico modo di accorgersene è risalire alla norma.
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Fonti
- DL 30 aprile 2026 n. 62, art. 16-ter, introdotto dalla legge di conversione L. 25 giugno 2026 n. 112, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026: riduce dal 60% al 50% la quota massima della posizione individuale erogabile in capitale, con applicazione dal 1° luglio 2026.
- Legge di Bilancio 2026 — disposizioni sulla previdenza complementare in vigore dal 1° luglio 2026: deducibilità a 5.300€, nuove forme di erogazione, adesione automatica.
- D.Lgs. 252/2005, art. 11 — disciplina delle prestazioni pensionistiche complementari e limite ordinario del 50% in capitale.
- Ministero del Lavoro — scheda sulle novità della riforma. Alla data di questo articolo la pagina riporta ancora la quota in capitale al 60%, superata dalla norma citata sopra.
Notizia verificata sui testi normativi al 27 luglio 2026. Questo articolo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza previdenziale, fiscale o finanziaria personalizzata.