- In struttura risponde la struttura, ma resta la rivalsa per colpa grave, con il tetto di 3 volte la retribuzione lorda annua (legge Gelli).
- Due garanzie che la polizza deve avere: retroattività (copre errori fino a 10 anni prima) e postuma (10 anni dopo la fine dell'attività).
- I massimali minimi sono fissati dal decreto 232/2023; il periodo transitorio si è chiuso a marzo 2026, quindi la polizza va verificata adesso.
La responsabilità professionale è il rischio che un medico tende a rimuovere, finché non lo riguarda. Ma è un rischio patrimoniale: un risarcimento può arrivare anni dopo i fatti e, senza la copertura giusta, intaccare i risparmi di una carriera. La buona notizia è che le regole sono chiare: le hanno fissate la legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) e il suo decreto attuativo, e bastano poche idee per capire di cosa hai bisogno.
Il punto di partenza, spesso frainteso: l'assicurazione del tuo datore di lavoro non ti copre per tutto. E la distinzione fra colpa lieve e colpa grave decide chi paga.
Chi risponde, e di cosa
La legge Gelli ha diviso le responsabilità in modo netto, a seconda di come eserciti:
- La struttura sanitaria (ospedale, clinica) risponde verso il paziente a titolo contrattuale: è lei, di regola, a essere citata e a risarcire il danno.
- Il medico dipendente risponde verso il paziente solo a titolo extracontrattuale (più difficile da provare per chi agisce). Ma attenzione: dopo aver pagato, la struttura può rivalersi sul medico, ed è qui che entra in gioco la colpa grave.
- Il libero professionista risponde in proprio, a titolo contrattuale, verso il paziente: è esposto in prima persona e deve avere una polizza di responsabilità civile completa.
Colpa lieve, colpa grave, dolo: la distinzione che conta
È il cuore di tutto. Per il medico dipendente:
- Colpa lieve: il conto resta alla struttura (e alla sua assicurazione). Il medico non viene chiamato a rimborsare.
- Colpa grave o dolo: la struttura può agire in rivalsa (o, nel pubblico, parte la responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti). È qui che il medico rischia di tasca propria.
In pratica, la copertura della struttura ti protegge per la colpa lieve, ma per la colpa grave sei scoperto se non hai una tua polizza: pensare di essere già coperti "dall'ospedale" è l'equivoco da evitare.
L'azione di rivalsa: limiti e tempi
La legge mette dei paletti precisi alla rivalsa verso il dipendente, a sua tutela:
- Solo per dolo o colpa grave (mai per colpa lieve).
- Tetto all'importo: non può superare tre volte la retribuzione lorda annua del medico (salvo il dolo).
- Tempi stretti per la struttura: deve comunicare al medico l'avvio del giudizio, e delle trattative stragiudiziali, entro 45 giorni (altrimenti la rivalsa diventa inammissibile, art. 13 legge Gelli) e promuovere la rivalsa entro un anno dal risarcimento.
- ECM (Educazione Continua in Medicina, l'aggiornamento professionale obbligatorio): c'è un legame poco noto ma importante. Dal triennio formativo 2023-2025 l'efficacia delle polizze obbligatorie della legge Gelli, compresa quella per colpa grave, è condizionata all'aver assolto almeno il 70% dell'obbligo ECM dell'ultimo triennio utile (art. 38-bis del D.L. 152/2021). Un motivo in più per tenere i crediti in regola.
L'obbligo assicurativo e i massimali minimi
La legge Gelli rende l'assicurazione obbligatoria, e dal 2024 il decreto attuativo n. 232/2023 ne fissa i requisiti minimi. Per il libero professionista i massimali minimi sono:
| Tipo di attività | Massimale minimo per sinistro | Per anno |
|---|---|---|
| Senza chirurgia, ostetricia, anestesia, ortopedia | 1.000.000€ | ≥ 3 volte il per sinistro |
| Con chirurgia, ostetricia, anestesia, ortopedia | 2.000.000€ | ≥ 3 volte il per sinistro |
Oltre ai massimali, il decreto impone due caratteristiche fondamentali, da verificare sempre:
- Retroattività decennale: la polizza (in regime claims made, cioè che si attiva alla richiesta di risarcimento) deve coprire anche i fatti accaduti nei 10 anni precedenti alla stipula.
- Ultrattività (garanzia postuma) decennale: continua a coprire le richieste che arrivano nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività: cruciale quando vai in pensione, perché una causa può arrivare molto dopo.
Il periodo transitorio per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi si è chiuso a marzo 2026: da quest'anno il decreto è pienamente operativo. È il momento giusto per rileggere la propria polizza e verificare che sia a norma.
Cosa deve avere la tua polizza
Una checklist pratica, prima di firmare o rinnovare:
- Copertura della colpa grave (per il dipendente è il punto chiave) e, per il libero professionista, della responsabilità civile piena.
- Massimale adeguato alla tua classe di rischio (almeno 1 o 2 milioni per sinistro secondo l'attività; meglio se più alto se operi).
- Retroattività e postuma decennali incluse.
- Tutela legale (spese di difesa) e copertura del rischio penale/peritale, spesso in aggiunta.
- ECM in regola (almeno il 70% dell'obbligo del triennio), per non rendere inefficace la polizza.
Dipendente, libero professionista, misto: di cosa hai bisogno
- Dipendente SSN. Sei coperto dalla struttura per la colpa lieve. Per la colpa grave (rischio di rivalsa), invece, la legge Gelli (art. 10, comma 3) ti obbliga a stipulare, a tue spese, una polizza personale dedicata, con un massimale pari al tetto della rivalsa: tre volte la retribuzione lorda annua (D.M. 232/2023, art. 4, comma 3).
- Libero professionista. La polizza RC professionale completa è obbligatoria e indispensabile: rispondi in proprio verso il paziente, con i massimali minimi visti sopra.
- Misto. Servono entrambe le logiche: copertura per la colpa grave sull'attività da dipendente e RC piena sull'attività libero-professionale (vedi le tre vite del medico e intramoenia o extramoenia).
Un riferimento utile: l'ENPAM elenca per gli iscritti convenzioni assicurative, fra cui una polizza di tutela legale che copre le spese di difesa anche nei casi di colpa grave: non è una RC, quindi non sostituisce la polizza obbligatoria, ma vale la pena confrontarla con le offerte di mercato. E ricorda che questa è solo una delle coperture che contano: vedi il quadro completo in polizze utili e inutili.
Cosa fare adesso
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Capisci la tua esposizione
Sei dipendente, libero professionista o misto? Svolgi attività chirurgica/invasiva? Da qui dipende quale copertura e quale massimale ti servono.
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Rileggi (o chiedi) la tua polizza
Verifica colpa grave, massimale per classe di rischio, retroattività e postuma decennali. Dopo il decreto 232/2023, deve essere a norma.
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Tieni in regola gli ECM
Non è solo un obbligo deontologico: sotto il 70% dell'obbligo del triennio, la polizza può non essere efficace.
Domande frequenti
L'assicurazione dell'ospedale copre il medico dipendente per la colpa grave?
No. La copertura della struttura protegge il medico dipendente solo per la colpa lieve: in quel caso il conto resta alla struttura e alla sua assicurazione. Per la colpa grave o il dolo, invece, la struttura può agire in rivalsa e il medico rischia di tasca propria se non ha una polizza personale. La polizza per colpa grave, del resto, è obbligatoria per legge (art. 10, comma 3, legge Gelli).
Quali sono i massimali minimi della polizza RC per il libero professionista secondo il decreto 232/2023?
Per l'attività senza chirurgia, ostetricia, anestesia e ortopedia il massimale minimo è di 1.000.000 euro per sinistro. Per l'attività che comprende chirurgia, ostetricia, anestesia o ortopedia sale a 2.000.000 euro per sinistro. In entrambi i casi il massimale per anno deve essere pari ad almeno tre volte quello per sinistro.
Entro quanto tempo la struttura può agire in rivalsa contro il medico e fino a che importo?
La rivalsa è ammessa solo per dolo o colpa grave, mai per colpa lieve. L'importo non può superare tre volte la retribuzione lorda annua del medico, salvo il caso di dolo. Inoltre la struttura deve comunicare al medico l'avvio del giudizio entro 45 giorni, altrimenti la rivalsa diventa inammissibile, e promuovere la rivalsa entro un anno dal risarcimento.
Guide correlate
Fonti
- Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Gelli-Bianco), artt. 7, 9, 10 e 11: responsabilità della struttura e del professionista, azione di rivalsa (tetto di 3 volte la retribuzione), obbligo assicurativo, anche per colpa grave del dipendente (art. 10, comma 3), e garanzie (retroattività e ultrattività decennali); art. 13 (comunicazione entro 45 giorni, termine in vigore dal 15 febbraio 2018). D.L. 152/2021, art. 38-bis: efficacia delle polizze legata ad almeno il 70% dell'obbligo ECM.
- D.M. n. 232 del 15 dicembre 2023 (in vigore dal 16 marzo 2024, adeguamento dei contratti entro il 16 marzo 2026): requisiti minimi delle polizze e massimali (1.000.000€ / 2.000.000€ per sinistro secondo la classe di rischio; regime claims made; art. 4, comma 3: per la colpa grave il massimale corrisponde al tetto della rivalsa).
- FNOMCeO, Federazione nazionale degli Ordini dei medici: indicazioni sull'obbligo assicurativo e la responsabilità professionale.
- ENPAM, convenzioni per gli iscritti: tutela legale con copertura anche dei casi di colpa grave («non è una Rc professionale»).
Riferimenti normativi aggiornati al 2026. Questo articolo spiega il quadro generale e non sostituisce la consulenza di un avvocato, di un broker assicurativo o del proprio Ordine per la scelta della polizza concreta. I massimali e le condizioni vanno verificati sul singolo contratto. Contenuto a finalità divulgative, non costituisce consulenza legale, assicurativa o finanziaria personalizzata.